RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ACQUE POTABILIRIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ACQUE POTABILI
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18
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“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.”
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PREMESSA:
La normativa italiana, in ottemperanza alla direttiva UE, con l’entrata in vigore nel febbraio 2023 del D.Lgs n.18, prescrive un approccio preventivo-gestionale, con la redazione del Piano di autocontrollo a seguito dell’analisi dei rischi associati alla distribuzione interna dell’acqua ad uso umano; per la responsabilità dell’esecuzione di tale attività, la norma ha introdotto la figura di GIDI, Gestore della Distribuzione Idrica Interna, il quale assume il ruolo di responsabile delle funzioni di prevenzione e controllo sulla rete idrica per quanto riguarda la qualità dell’acqua e il rispetto dei parametri chimico-fisici e microbiologici, tra cui anche la legionella.
Art. 2
Definizioni
q) <<gestore della distribuzione idrica interna>> il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
CHI È IL GIDI (Gestore della Distribuzione Idrica Interna) ?
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Tale figura obbligatoria, è responsabile del sistema idropotabile e assume direttamente le funzioni di prevenzione e controllo sulla rete idrica per quanto riguarda la qualità dell’acqua e il rispetto dei parametri, tra cui la Legionella.
La funzione di GIDI può essere delegata esternamente a consulenti qualificati, mediante contratto formale.
Art. 9.
Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
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1. I Gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
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2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1. si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32
COSA SI INTENDE PER VALUTAZIONE DEI SISTEMI IDRICI INTERNI ?
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​L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi dell’impianto idraulico interno alle strutture, cui è responsabile il GIDI, valutando le misure di controllo e definendo per ciascun pericolo le attività efficaci per tenere sotto controllo il rischio associato al pericolo individuato.
ALLEGATO VIII (articolo 2)
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Classi di strutture prioritarie
[Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*]
Classe di
priorità
Esempi
(non esaustivi)
Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni
Azione a Carattere di obbligo
Azioni a carattere di raccomandazione
C
1) Strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti.
Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente incorporato in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria (es. documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. , o il piano di autocontrollo HACCP), con controllo minimo relativo a piombo, Legionella
e L. pneumophilia.
Soggetto attuatore: GIDI
Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di
settore o ordini professionali
QUALI AZIONI SONO OBBLIGATORIE ?
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Individuazione del GIDI e degli eventuali esperti esterni delegati alle varie mansioni, con le relative responsabilità;
2. Redazione di Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo relativo a piombo, Legionella; prevedere un
servizio tecnico di manutenzione e gestione previsto dal Piano di autocontrollo, adottando le necessarie misure preventive e
correttive prescritte;
3. Monitoraggio analitico secondo i requisiti minimi stabiliti dalla normativa.
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE ?
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ART. 23
Sanzioni
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b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro
